Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce un analogo provvedimento della XIV legislatura (atto Camera 1923) il quale si ispirava, a sua volta al testo della proposta di legge n. 2427, approvata l'1 marzo 1998, in sede legislativa, dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, in un testo unificato con altri progetti di legge, che tuttavia non fu possibile approvare in via definitiva a causa della conclusione della XIII legislatura.
      In sostanza, si intendeva introdurre nell'ordinamento una normativa volta ad agevolare l'acquisto ovvero la locazione di immobili da adibire ad abitazione principale, da parte di giovani coppie.
      Costituisce, infatti, sempre più un problema assai diffuso, soprattutto nei centri urbani di grandi e medie dimensioni, la insufficiente disponibilità di abitazioni a prezzi sostenibili da parte di giovani che vogliano costituire un nuovo nucleo familiare. In molti casi, tale problema si traduce in una convivenza forzata con le famiglie di origine ovvero in un disincentivo al matrimonio che viene rinviato in attesa di trovare una adeguata sistemazione.
      A giudizio dei presentatori della presente iniziativa legislativa, il problema risulta assai grave e potrebbe concorrere in misura non irrilevante al basso tasso di natalità che si registra nel nostro Paese.
      Ne consegue l'esigenza di interventi legislativi volti a rimuovere alcuni degli ostacoli alla costituzione di nuovi nuclei familiari.
      La proposta di legge si propone, appunto, di facilitare l'acquisto o la locazione di una casa di abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani di età inferiore a trentadue anni, per le famiglie monoparentali, limitatamente alle situazioni di vedovanza, con uno o più figli a

 

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carico, nonché per i soggetti che siano già coniugati, in caso di nascita di un figlio (o di adozione di un minore).
      In considerazione del fatto che il mercato immobiliare presenta situazioni assai differenziate sul territorio, la fruizione dei benefìci è riferita ai comuni compresi nelle aree metropolitane, come individuate dall'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché ai comuni con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti e a quelli ad alta tensione abitativa come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989.
      Le unità immobiliari che possono essere acquistate o locate avvalendosi dei benefìci previsti devono corrispondere ai requisiti di edilizia economica e popolare, come individuati dall'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto n. 1165 del 1938.
      L'articolo 2 individua i requisiti che i soggetti devono possedere per accedere ai benefìci della legge. Tra tali requisiti è incluso il fatto che i soggetti non devono essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale e non fruire di agevolazioni regionali o di enti locali, concesse per l'acquisizione della medesima abitazione.
      L'articolo 3 definisce la natura dell'agevolazione che spetta in caso di locazione. In particolare, si prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF del canone annuo di locazione versato dal locatario, in misura non superiore a 2.600 euro. Per il soggetto locatore, si prevede una riduzione del reddito derivante dai contratti stipulati pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tali agevolazioni sono cumulabili con quelle già previste dalla legge n. 431 del 1998, di riforma della disciplina delle locazioni, prevedendo, tra le altre cose, modalità concordate per la definizione del canone.
      L'articolo 4 disciplina i benefìci concessi in caso di acquisto di unità abitative, con l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un fondo speciale con dotazione pari a 800 milioni di euro, al fine di consentire la concessione di mutui ai soggetti in possesso dei requisiti per l'acquisto in proprietà dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si prevede a tale scopo la possibilità per le banche di aderire ad un'apposita convenzione con la Cassa. I mutui in questione sono concessi con durata massima ventennale e con un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento, annualmente modificabile con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo del mutuo non può essere superiore al 70 per cento del valore dell'immobile e comunque a 75.000 euro (anche in questo caso l'importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).
 

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